PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) accertare i nominativi dei cittadini italiani, militari e civili, che per cause comunque connesse al conflitto mondiale risultano, nel periodo 1941-1945, deceduti o dispersi nei territori delle province di Trieste e di Gorizia e nei territori successivamente ceduti dall'Italia alla Jugoslavia;

          b) accertare i nominativi dei cittadini italiani che risultano, dagli attuali dati ufficiali, essere stati assassinati nelle foibe carsiche nel periodo di cui alla lettera a);

          c) accertare i nominativi dei cittadini italiani che, a seguito delle indagini esperite dalla Commissione stessa, risulteranno essere stati assassinati nelle foibe carsiche;

          d) accertare, relativamente alle stragi delle foibe carsiche, le responsabilità dei cittadini italiani e stranieri, quelle di organismi politici, quelle di bande armate e quelle di singoli, riconducibili a vendette e rappresaglie personali;

          e) reperire tutta la documentazione sulle stragi delle foibe carsiche, esistente presso gli uffici pubblici della Repubblica, con particolare riferimento alla documentazione esistente presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri;

          f) reperire tutta la documentazione sulle stragi delle foibe carsiche, esistente presso gli uffici pubblici nel Regno Unito, in Austria, in Germania, negli Stati Uniti d'America e nelle Repubbliche della ex Jugoslavia;

 

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          g) procedere all'audizione di quanti effettuarono le ricognizioni e i recuperi nelle foibe carsiche, nonché di quanti sono in possesso di notizie utili alle indagini della Commissione sui fatti di cui alla lettera a);

          h) procedere, ove possibile, a ispezioni all'interno delle foibe carsiche situate nel territorio nazionale; richiedere l'autorizzazione alle Repubbliche della ex Jugoslavia al fine di procedere a ispezioni dirette all'interno delle foibe carsiche, situate nei territori soggetti alla loro sovranità;

          i) verificare l'opportunità e la fattibilità tecnica di procedere alla riapertura di alcune foibe carsiche;

          l) richiedere alle Repubbliche della ex Jugoslavia di consentire il recupero e il rimpatrio delle salme dei numerosi italiani giacenti nel loro territorio e in particolare:

              1) le salme degli ottantacinque bersaglieri del I battaglione - VIII reggimento, trucidati presso Tolmino (Slovenia);

              2) le salme dei centosessanta italiani catturati e uccisi, per motivi ignoti, in territorio sloveno nel periodo di cui alla lettera a);

          m) richiedere alle Repubbliche della ex Jugoslavia di fornire l'indicazione dell'ubicazione di tutte le foibe carsiche nelle quali vi sono salme di italiani, civili e militari, affinché si possa procedere al loro recupero e dare loro degna sepoltura in Italia;

          n) accertare le motivazioni che portarono all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, che ha previsto la concessione della grazia per sessantatre cittadini jugoslavi condannati per crimini di guerra contro italiani;

          o) accertare i nominativi dei cittadini italiani, militari e civili, nonché degli appartenenti alle milizie della Repubblica sociale italiana e alle truppe di liberazione che per cause comunque connesse al conflitto mondiale risultano, nel periodo

 

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1945-1948, essere stati assassinati o risultano dispersi in Italia;

          p) accertare, relativamente ai fatti di cui alla lettera o), le responsabilità dei cittadini italiani e stranieri, quelle di organismi politici, quelle di bande armate, quelle di singoli riconducibili a vendette e rappresaglie personali;

          q) reperire tutta la documentazione sui fatti di cui alla lettera o), esistente presso gli uffici pubblici della Repubblica, con particolare riferimento alla documentazione esistente presso l'Archivio di Stato, ovvero presso uffici pubblici stranieri;

          r) procedere all'audizione di quanti sono in possesso di notizie utili alle indagini della Commissione sui fatti di cui alla lettera o);

          s) accertare le cause della eventuale mancata individuazione o dell'eventuale mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale, relativamente ai fatti di cui al presente articolo.

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno una delle due Camere.
      2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare di uno o più membri della Commissione.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella

 

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elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e comunque non oltre la fine della XV legislatura, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.

Art. 3.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non possono essere opposti il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

 

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Art. 4.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

Art. 5.

      1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
      2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Re

 

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pubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.